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Il recupero di materiale contenente amianto non è consentito

L?art. 184 ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e il D.M. Ministero dell?Ambiente in data 5/2/1998,al punto 7 dell?allegato 2,  indica,  tra i criteri specifici necessari per potere reimpiegare i materiali in questione, che gli stessi devono essere ?...privi di amianto...? [?] tale disposizione regolamentare, laddove essa non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilitā di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto, č dirimente [?] La norma oggettivamente non si presta, infatti, ad ulteriori, diverse interpretazioni [?] prevede l?esclusione dei materiali che contengono amianto (in qualsivoglia concentrazione) da quelli che č invece possibile recuperare?. Ad avviso del Collegio tale disposizione regolamentare, laddove essa non individua alcun limite numerico, ma condiziona espressamente la possibilitā di recupero del materiale unicamente al parametro: presenza/assenza di amianto, č dirimente ai fini dell?esito della  controversia. Secondo il TAR, infatti,la norma oggettivamente non si presta, infatti, ad ulteriori, diverse interpretazioni, che, alla stregua di quella proposta dalla ricorrente, incentrata sulla possibilitā di considerare materiale di recupero i rifiuti in conglomerato cementizio contenente amianto in concentrazione inferiore a 1000 mg./Kg, omettono di considerare che l?individuazione di tali parametri č dettata e finalizzata a scopi diversi da quello in esame, che, a contrario, č stato specificamente introdotto al fine di individuare quali, tra i materiali da costruzione costituenti rifiuto derivante dall?attivitā di demolizione, possono o no essere riutilizzati, previa perdita della qualifica di rifiuto. In tale quadro normativo la disposizione regolamentare in esame, del tutto ragionevolmente e in coerenza sia con l?estrema delicatezza della materia del recupero di materiali contaminati da sostanze estremamente pericolose quale č l?amianto, sia con il correlato principio generale di precauzione, nella specie applicato ai fini di tutela della salute dei cittadini e dell?ambiente, prevede l?esclusione dei materiali che contengono amianto (in qualsivoglia concentrazione) da quelli che č invece possibile recuperare.

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