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I proventi delle sanzioni ex art. 208 CdS non possono finanziare gli straordinari
La Corte dei Conti si attiene al tenore letterale della legge ed esclude tali somme vengano destinate a sostenere il trattamento accessorio del personale di ruolo

Un comune si interroga in merito alla possibilità di poter utilizzare le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, di cui all’art. 208 comma 5-bis, non solo per assunzioni di personale a tempo determinato con forme di lavoro flessibile ma anche per sostenere i costi di lavoro straordinario del personale di ruolo a tempo indeterminato, allo scopo di rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, esclude categoricamente questa possibilità. Il parere si fonda sia sull’interpretazione letterale della norma invocata, che “non consentirebbe di utilizzare le risorse menzionate per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato” sia su di una interpretazione di tipo logico-sistematico che esclude la possibilità di destinare tali risorse (di per sé di carattere straordinario) a spese ripetitive e continuative, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’ente.

La Corte conclude quindi sostenendo che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada possono finanziare progetti incentivanti solamente ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1 aprile 1999, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli, a rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne e non anche, quindi, ai sensi dell’art. 208 CdS.

Leggi la deliberazione della Corte dei Conti

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