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Disturbo del riposo: sono irrilevanti le lamentele della singola persona
Per la consumazione del reato previsto dall'articolo 659 C.P. occorre il superamento della tollerabilità media dello specifico gruppo sociale coinvolto

IL CASO

Il titolare di un pubblico esercizio destinato all'attività di bar-ristorante viene indagato per il reato previsto ex art. 659 c.p. in quanto, in occasione di una festa folcloristica, mediante rumori ovvero abusando di strumenti sonori ovvero musica ad alto volume  disturbava il riposo delle persone residenti vicino al locale pubblico. In seguito a controllo delle autorità emergeva infatti che l'intrattenimento di era abusivamente protratto ben oltre al limite concesso dalle autorità. Condannato quindi dal giudice di merito, il gestore del locale ricorre in Cassazione.

LA DECISIONE

La Suprema Corte accoglie l'appello sostenendo che "per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto".

Pertanto la mera prosecuzione dell'attività musicale in orario vietato non è sufficiente, di per se sola, a determinare la responsabilità penale, potendo semmai essere configurata come una prova indiziaria.

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione


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