MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Intossicazione alcolica e da stupefacenti: accertamento sintomatico
L'etilometro non è una prova legale, pertanto non è fondamentale per determinare e graduare l'intensità della responsabilità penale

La Cassazione con la sentenza n.24698 del 14/06/2016 ha affrontato il tema dell'accertamento sintomatico, non strumentale, dello stato di ebbrezza nel conducente, affermando che secondo "il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente".

Nonostante questa interpretazione, la Suprema Corte ha tuttavia censurato la sentenza di merito nella misura in cui il giudice, dopo aver accertato lo stato di ebbrezza dell'imputato senza l'ausilio di rilevazioni strumentali, l'accertamento in via sintomatica non ha a disposizione una misura precisa del tasso alcolemico. Tale circostanza quindi non permetteil superamento del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p.: la sola valutazione sintomatica permette l'attribuzione della responsabilità penale soltanto nel caso (che con motivazione illogica è stato ritenuto ricorrente nella specie) di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate, con adeguata motivazione, la soglia di rilevanza penale del tasso alcolemico.

Leggi la sentenza



www.polnews.it