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Impatto con oggetti abbandonati sul fondo stradale
La responsabilità ricade sempre in capo all'ente proprietario o concessionario della strada

L'ente proprietario (o concessionario) della strada è sempre responsabile dei sinistri causati da oggetti di qualsiasi natura abbandonati sul fondo stradale. Esso infatti è gravato dall'obbligo di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. con il solo limite del caso fortuito: è, in altre parole, l’ente pubblico a dover fornire la prova (positiva) dell’imputabilità al caso fortuito dell’evento dannoso. Infatti secondo l'articolo 2051 c.c., nel caso di responsabilita' oggettiva, il danneggiato deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'elemento danneggiante e il nesso causale tra questo e il suo danno. 

L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita', deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale

Leggi la sentenza 26 maggio 2016 n. 10893


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