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Caccia, niente compiti di vigilanza alle associazioni
I membri delle associazioni venatorie non possono essere nominati G.P.G.

Il TAR Catania dissente con le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolare del 6/10/2005 ed esclude che un'associazione di promozione della caccia, della pesca, del tiro a segno e della cinotecnica possa svolgere compiti di tutela animale. Il collegio ha invero ritenuto che:

L’associazione [venatoria] non è sicuramente una associazione protezionistica zoofila, in quanto lo statuto associativo attribuisce a detto ente compiti di cura dell’esercizio della caccia, della pesca, del tiro a segno e della cinotecnica.

Un’associazione che “cura l’esercizio della caccia”, ancorchè nel rispetto della normativa e delle regole che disciplinano questo pur rilevante profilo dell’interazione fra uomo e natura non pare pertanto potersi classificare fra quelle che perseguono obietti di tutela, cura e protezione.

Il collegio, per le suesposte ragioni, di conseguenza, non condivide le indicazioni dettate dalla cd. direttiva ministeriale del 6/10/05 -priva comunque di efficacia vincolante nei confronti dei competenti organi periferici- alle prefetture e alle questure, con la quale fa rientrare nell’ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della normativa statale anche le associazioni deputate alla vigilanza venatoria prevista dalla legge statale sulla caccia.

Leggi la sentenza TAR Catania 11 aprile 2016, n. 1011


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