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Nessun divieto di condurre animali nei parchi pubblici
Illegittimo per il TAR Lazio il provvedimento che vieta l'accesso ai cani in tutti i parchi cittadini: limita il diritto di circolazione dei proprietari

IL CASO

Il Sindaco di un comune laziale adotta, allo scopo di preservare il proprio territorio dall'incivile usanza di non raccogliere le deiezioni canine, un'ordinanza che vieta a tutti i possessori cani l'accesso alle aree verdi se accompagnati dal proprio animale domestico. Non condividendo l'atto emanato dal primo cittadino, un'associazione esponenziale dei diritti degli animali insorge impugnando il provvedimento innanzi gli organi di giustizia amministrativa.

LA DECISIONE

L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicchè il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione.

La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio.

Leggi il testo integrale della Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2016, n. 5836


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