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Sinistro mortale e visibilità della vittima
Gli utenti della strada sono responsabili anche del comportamento imprudente altrui

IL CASO

Un automobilista dopo essersi arrestato allo stop, non essendosi avvisto dell'arrivo di alcun altro veicolo, proseguiva nella manovra di svolta a sinistra, che però effettuava seguendo una traiettoria con la quale finiva per impegnare non già la corsia di marcia nella quale intendeva immettersi, ma quella opposta, sulla quale tuttavia procedeva un altro utente della strada alla guida di un motociclo. In seguito a tale manovra si verificava una collisione tra i due veicoli ed il motociclista perdeva la vita. Dopo essere stato condannato in appello per omicidio colposo, l'automobilista ricorre in Cassazione sostenendo che la responsabilità del sinistro era imputabile non a lui bensì alla vittima, la quale procedeva ad altissima velocità (100 km/h in area urbana) e con fari spenti, rendendo difficile se non impossibile accorgersi della sua presenza da parte degli altri utenti della strada.

LA CORTE
Accoglie parzialmente il ricorso, sostenendo che il principio dell'affidamento (secondo il quale ciascun utente della strada ha diritto a presumere che anche gli altri utenti rispetteranno le regole imposte alla circolazione stradale) è temperato da un opposto principio secondo cui l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Tale prevedibilità deve essere però valutata non già in astratto, ma in concreto. Per questo i giudici di piazza Cavour hanno rinviato gli atti alla corte di merito affinché provveda ad un nuovo e più esauriente accertamento riguardo non già la condotta dell'imputato ma anche quella della vittima.

Leggi la Sentenza 24 maggio 2016 n. 21581


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