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Eccesso di velocità: ripartizione dei proventi
Il Comune può detrarre dalla somma incassata le spese sostenute per accertare e contestare la violazione?

Gli artt. 142 e 208 C.d.s., così come modificati dalla legge n. 120/2010 hanno stabilito i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori, introducendo il principio della ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale. Un Comune inoltra alla Corte dei Conti i seguenti quesiti:

1) Quali sono le modalità di calcolo dell’importo da ripartire? Come si calcola il quantum da suddividere a metà?

2) Si possono, prima di procedere alla divisione della somma, detrarre tutte le somme sostenute per accertare (autovelox, telelaser, software) e per contestare (spese di notifica) la violazione?

Leggi il Parere della Corte dei Conti


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