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Incidente stradale: omissione di soccorso lieve
Cassazione penale, sentenza 8/5/2018, n. 20096: ferito lieve e tenuità del fatto in caso di fuga

Il fatto. Un automobilista, dopo avere provocato un incidente stradale in cui il conducente di un ciclomotore aveva riportato lesioni personali guarite in cinque giorni, non si fermava a prestare soccorso. La Cassazione ha ravvisato la non punibilità del reato in base alle «concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l?autovettura condotta dall?imputato e il ciclomotore», al «mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito» nonché all?assenza di precedenti. La sentenza sembra contrastare col precedente indirizzo sullo stesso reato, infatti, in altri casi, la Suprema Corte ha stabilito che l?obbligo di fermarsi scatta «al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell?utente della strada al quale l?obbligo è riferito» e che commette il reato di fuga il conducente che «coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità», perchè la finalità del reato in esame è quella di «garantire l?identificazione dei soggetti coinvolti nell?investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro». Consulta la sentenza n. 20096/2018, Cassazione penale

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