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Falsificazione del contrassegno assicurativo
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo mediante esibizione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ma se il reato di falso in scrittura privata è stato depenalizzato, che reato si configura?

Il recentissimo intervento di depenalizzazione ha privato di rilevanza penale il falso in scrittura privata, trasformandolo in illecito civile. Il decreto legislativo n. 7 del 2016, infatti, ha cancellato la norma che puniva il falso in scrittura privata e quella che ne reprimeva l’uso. Una volta esclusa in casi del genere la possibilità di configurare la ricettazione, la condotta di falsificazione e uso del contrassegno assicurativo sarà, di fatto, totalmente impunita e impunibile. Tanto è vero che nel caso di specie, "la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto ricondotto all’ipotesi del delitto di ricettazione non sussiste".

Vedi il testo della sentenza

 

 

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