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Transito su strada ad uso pubblico
Cittadino impugna le ordinanze del Sindaco del Comune che gli ordinavano di rimuovere qualsiasi opera in grado di impedire il pubblico transito nella strada vicinale al terreno di sua proprietà. Il Comune per affermare la natura di strada ad uso pubblico del terreno di proprietà del ricorrente su cui è stata apposta la recinzione, ha evidenziato come il predetto tratto stradale risulterebbe notoriamente utilizzato dalla collettività - sia a piedi che con automezzi prevalentemente ad uso agricolo - da tempo immemore.

Il Tribunale afferma che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente interessare un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza.

Vedi il testo della sentenza

 

 

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