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Permessi invalidi - Riproduzione fotostatica
La mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un’autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla Pa non integra il reato di falso di cui all’art. 477 cp né altro reato di falso.

Hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.


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