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L'oltraggio al pubblico ufficiale non vale per l'ausiliario del traffico
La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2016, ha chiarito che l'ausiliario del traffico, nellÂ’atto dellÂ’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non di pubblico ufficiale. Conseguentemente gli insulti a lui rivolti dallÂ’imputato eventualmente integrano il reato di ingiurie e non di oltraggio.

Il Caso: un uomo viene condannato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata commessi ai danni di un ausiliario del traffico, che aveva multato la sua autovettura perché malamente parcheggiata in zona a pagamento in modo da ingombrare parzialmente il passaggio sul marciapiede.

L'imputato ricorre in Cassazione contestando la qualifica di ausiliario del traffico come pubblico ufficiale. La Corte ha avuto modo di chiarire come il suddetto ausiliario, nell’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Conseguentemente gli insulti rivolti all’ausiliario dall’imputato eventualmente integrano il reato di ingiurie, non contestato e in relazione al quale comunque non risulta essere stata proposta querela, ma non quello di oltraggio per cui è intervenuta condanna, che deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Vedi il testo della sentenza

 

 

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