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ARAN: orario di lavoro e reperibilità
Un dipendente è collocato in reperibilità per un periodo di 12 ore, dalle 19,30 di un giorno alle 7,30 di quello successivo. Nell’ambito di tale periodo il suddetto lavoratore è chiamato a rendere una prestazione effettiva di 4 ore, per le quali gli viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario. Per le restanti 8 ore l’ente deve corrispondere l’indennità di reperibilità con la maggiorazione aggiuntiva del 10%? Orienatmento applicativo ARAN del 2 febbraio 2016

 

In materia di reperibilità, l’art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001, prevede che:

a) il compenso spettante per un periodo di 12 ore di reperibilità è quantificato nell’importo di 10,32 euro;

b) l’indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata del 10%;

c) l'indennità di reperibilità  non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

d) in caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario ; per le stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità di reperibilità.

Nella fattispecie sottoposta, sulla base delle indicazioni fornite, risulta che il dipendente:

a) è collocato in reperibilità per un periodo pari a 12 ore;

b) nel corso delle 12 ore lo stesso  è chiamato a rendere una prestazione lavorativa effettiva pari a 4 ore .

Applicando a tale fattispecie le regole esposte, al lavoratore, innanzitutto, sarà corrisposta un’indennità di reperibilità pari a 8/12 di € 10,32.

Pertanto, l’indennità ammonterà solo ad € 6,88. Nella quantificazione del compenso, in questo caso, non trova applicazione la regola della maggiorazione del 10%, di cui si è detto, in quanto essa è prevista solo per le fattispecie in cui viene fissato un periodo  inferiore alla misura “standard” di 12 ore stabilita dal CCNL.

Avendo il lavoratore, nelle 12 ore, reso anche una effettiva prestazione lavorativa di 4 ore, per le stesse riceverà solo il compenso per lavoro straordinario, come detto alla lett.d).

 

Fonte: www.aranagenzia.it

 

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