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Decurtazione punti patente: la motorizzazione è tenuta alla periodica comunicazione
TAR Umbria, sentenza 7/5/2018, n. 275: i verbali di accertamento delle infrazioni commesse anche se annotati con i punti persi non bastano ad informare adeguatamente il trasgressore

Il caso. Un autista professionale è incorso in diverse violazioni stradali con conseguente progressiva perdita del credito di punteggio disponibile sulla carta di qualificazione del conducente. Al ricevimento del provvedimento della motorizzazione che ha disposto la revisione della licenza di guida professionale, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, l'interessato ha proposto con successo ricorso al collegio evidenziando la mancata comunicazione da parte del Ministero della progressiva decurtazione di punteggio e il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della circolare del Ministero dei trasporti n. 60396 del 15/07/2010.

Il Collegio ha accolto il ricorso dell'autotrasportatore evidenziando che l'obbligo di comunicare «ogni variazione di punteggio ai diretti interessati risponde non soltanto all'esigenza di garantire a questi ultimi la conoscenza in tempo reale del saldo dei punti rimasti, ma anche di far si che essi assumano fin da subito una condotta maggiormente conforme alle regole del codice della strada anche attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento che consentono il recupero del punteggio perso».

Secondo il TAR i verbali di accertamento delle infrazioni commesse anche se annotati con i punti persi non bastano ad informare adeguatamente il trasgressore. Solo la periodica comunicazione che la motorizzazione deve inviare per posta all'interessato soddisfa questa esigenza, utile anche per frequentare corsi di recupero prima dell'avvenuto azzeramento del credito residuo.

Consulta la sentenza n. 275/2018, Tar Umbria


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