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Targa prova su veicoli immatricolati
Ministero dell'Interno, Circolare 30/5/2018, prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3: precisazioni sul corretto utilizzo

Con la nota n. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 il Ministero dell’Interno forniva alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli su strada muniti di targa di prova in particolare esplicava che la targa di prova non consente la circolazione ai veicoli immatricolati e non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant’altro.
Stante ciò, quindi, le officine di riparazione e di trasformazione possono utilizzare la targa di prova su veicoli immatricolati purché però dispongano anche della copertura assicurativa RCA e della revisione; qualora dovessero mancare questi requisiti ai veicoli “in prova”, in caso di accertamento da parte degli organi della polizia stradale, possono scattare le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Con circolare n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 il Ministero dell'Interno è tornato sull'argomento in questione per dare ulteriori specifiche. In particolare, il Ministero dell’Interno ha ricordato come esista una diversità interpretativa sulla questione rispetto alla visione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, stando a quanto riportato in quest'ultima circolare, "si è mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa di prova anche su veicoli immatricolati".

I due Ministeri (Interni e Trasporti) hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato affinchè si possa avere una chiave interpretativa univoca sulla tematica.

Con la circolare del 30 maggio 2018 il Ministero dell'Interno ha voluto richiamare l'attenzione degli organi di polizia preposti al controllo affinchè, per il momento, si mantenga la prassi consolidata che prevede l'utilizzo delle targhe di prova anche su veicoli immatricolati ma non assicurati.

Consulta la circolare 30/5/2018, prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3, Ministero dell’Interno


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