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Revoca patente di guida
L'art. 219 comma 3-ter prevede che "se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna". In situazioni di così rilevante allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità non avrebbe difatti alcun senso il dover attendere magari numerosi anni l'esito di un processo per poter applicare la sanzione della revoca - TAR Piemonte, 14 ottobre 2015

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