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Ordine pubblico
Il TAR Veneto accoglie il ricorso del titolare di un’attività di piadineria-kebab contro l’ordinanza del Sindaco che riduce a due sole ore per ogni giorno lavorativo l’orario di apertura dell’esercizio, a causa della presenza frequente, nei pressi dell’attività in parola, di persone nullafacenti e/o dedite ad attività sospette, afferenti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti.

È illegittima l’ordinanza sindacale che riduce l’orario di apertura di un’attività di piadineria-kebab a due sole ore per ogni giorno lavorativo, dalle ore 12,00 a.m. alle 14,00, a causa della presenza frequente, nei pressi dell’attività in parola, di persone nullafacenti e/o dedite ad attività sospette, afferenti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti; persone che, specie in orario tardo pomeridiano e serale, sarebbero solite aggregarsi e trattenersi nel sottoportico prospiciente l'esercizio, diventato luogo di abituale ritrovo dei medesimi soggetti. Invero se anche l’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 permette al sindaco di adottare motivati provvedimenti contingibili al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tuttavia la norma specifica che questo deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Nel caso di specie la drastica riduzione d’orario imposta con l’atto impugnato fino a tutto il 31.12.2015 risulta non aver in alcun modo valutato né l’impatto sull’attività imprenditoriale, nè la validità di possibili soluzioni intermedie, tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda le possibili mancanze di tipo igienico così come per la violazione della normativa inerente il commercio di bevande alcoliche, altri sono i mezzi all’uopo previsti dall’ordinamento e che, invece, il collegamento tra l’attività del ricorrente ed i riscontrati assembramenti di persone “indesiderabili” non risulta provato al di là di semplici illazioni, come invece sarebbe stato necessario data la gravità della decisione presa. Invece, proprio dalla documentazione istruttoria prodotta, si rileva come sia stato riscontrato che la presenza delle forze dell’ordine comportasse un’immediata dispersione di tali assembramenti; pare quindi evidente che una ancor maggiore presenza in loco da parte di polizia comunale o di appartenenti alla pubblica sicurezza, con conseguente identificazione delle persone solite intrattenersi in loco, avrebbe permesso anzitutto di meglio chiarire i presunti rapporti tra l’esercizio interessato e persone coinvolte in attività illecite e forse anche di disincentivare le frequentazioni indesiderate, oltre a permettere la verifica di eventuali infrazioni dell’esercizio in questione in relazione alla normativa di vendita, tutti elementi che necessitano di riscontri precisi ed oggettivi quali possono essere rinvenuti solo da accertamenti circostanziati e oggetto di relazioni immediate e precise, nel caso di specie non presenti.

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