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Tutor: fondamentali orari di ingresso e di uscita dai portali di controllo
Giudice di Pace di Firenze, sentenza 13/4/2018, n. 672: multe nulle se il verbale non riporta tutti gli elementi

Il caso. Sanzione multipla relativa a superamenti del limite massimo di velocità, accertati tramite rilevatore con il sistema di controllo tutor denominato SICVe, le violazioni sarebbero state commesse dall'autista dipendente della ditta ricorrente lungo un tratto autostradale "dal conducente di vari autoveicoli intestati alla suddetta società" in un tratto assoggettato al limite di 80 km/h.

"Per l'ipotesi di superamento, con o senza soluzione di continuità, del limite massimo di velocità in un tratto autostradale, ai fini del puntuale rispetto della normativa... il relativo verbale dovrebbe contenere, a pena di nullità, non soltanto l'indicazione della lunghezza del percorso controllato (nella specie km 8,672), del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell'orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto tale transito (nella specie, 27,650), ma anche l'indicazione dell'orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingresso (nella specie sicuramente mancante, in quanto esso non può logicamente coincidere con il c.d. orario fondamentale UTC, che corrisponde esattamente ad un'ora prima del transito del veicolo sotto il portale di uscita) e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso (nella specie del pari mancante), nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità posto a base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia, e riversando sullo stesso verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell'eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in un'area di servizio o parcheggio), al fine di consentire innanzitutto al destinatario (e poi eventualmente al proprio legale ed al giudice dell'opposizione al verbale) di verificare compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato dall'apparecchio, il tutto valutando l'opportunità di un'eventuale omissione dell'indicazione del c.d. orario fondamentale UTC (che a quanto sembra costituisce un mero dato fornito dalla documentazione prodotta dall'apparecchio ma di nessuna utilità ai fini della ricostruzione, da parte del destinatario, del fatto addebitatogli)".

"Il mancato riversamento sul verbale, anche solo in parte, di tutti questi elementi non consente, ad avviso del giudice, il puntuale rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 201 cod. str., 383 e 385 reg. es. cod. str., in particolare per quanto concerne il luogo e l'ora della commessa infrazione, stante appunto la peculiarità della procedura di determinazione del valore medio di velocità".

Consulta la sentenza n. 672/2018, Giudice di Pace di Firenze


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