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Lotta alla ludopatia
Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro installati negli esercizi autorizzati – ordinanza del sindaco – legittimità – TAR Lombardia, 21/10/2015

1. L’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati. Più specificatamente, riguardo alla problematica della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (Gap), e con specifico riferimento alla denunciata compressione della libera attività economica è stato sottolineato “la formulazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, preordinato ad «armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti» consente un intervento ad ampio spettro da parte del sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia, i quali, anche se non espressamente indicati negli impugnati provvedimenti, sono i destinatari principali tutelati con le impugnate ordinanze sindacali come facilmente desumibile – ed il Collegio recepisce e fa proprio il suggerimento della Corte di un’interpretazione estensiva per una «adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice» – dalla disamina dell’articolazione dell’orario di apertura delle sale giochi, ripartito in due categorie, periodo scolastico e non scolastico e con la fissazione di un orario di apertura più ristretto a partire dalle ore tredici durante l’anno scolastico con l’evidente e condivisibile finalità di arginare il fenomeno dell’evasione scolastica e di tutelare concretamente la salute delle fasce più deboli o più esposte della popolazione locale, cui sono tenuti anche i comuni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale interpretato dalla sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale.” (Cons. Stato, sez. V, n. 3778/2015).

2. È legittima l’ordinanza sindacale avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati”, tenuto conto della portata generale dei poteri di ordinanza attributi al sindaco dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e del contenuto delle disposizioni dettate dal regolamento comunale. Invero, il potere qui esercitato dal Sindaco è espressione della volontà del legislatore di assicurare, attraverso lo strumento dell’ordinanza, un rimedio efficace a fronte di problematiche che investono, per quanto attiene al caso di specie, la salute pubblica. Come osservato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, con l’ordinanza n. 1580/2014, successivamente confermata in sede di appello con ordinanza della sez. V, n. 5826/2014, le disposizioni di cui viene fatta applicazione nel caso in esame “sono chiaramente finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili e immaturi (per la giovane età o perché bisognosi di cure); a prevenire forme di gioco compulsivo; a evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano e la quiete pubblica…la valutazione del comune circa l’incidenza negativa sulla salute dei cittadini [...] derivante dall’apertura prolungata delle sale giochi, appare idonea e adeguata”. È quindi innegabile che la finalità cui si riconduce l’ordinanza impugnata – limitare le fasce orarie di apertura in modo tale da contenere il fenomeno del gioco d’azzardo patologico a difesa delle categorie più vulnerabili di cittadini (studenti ed anziani), attraverso una riduzione degli orari di apertura, limitandoli ad orari che meno si prestano all’utilizzo degli apparecchi e alla frequentazione delle sale giochi – non si possa ritenere in contrasto con gli indirizzi dettati dallo stesso consiglio comunale in occasione dell’approvazione del citato regolamento, il quale è chiaramente improntato alla tutela della salute pubblica.

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