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Omissione di soccorso
Cassazione penale, sentenza 17/5/2018, n. 21873: sufficiente il dolo eventuale per la configurazione del reato

Il fatto. La Corte d’Appello di Bologna confermava il provvedimento di condanna pronunciato dal Tribunale territoriale nei riguardi di un soggetto accusato di non aver prestato assistenza ad un motociclista investito.

La dinamica del sinistro non lascia spazio a margini di dubbio in ordine alla realizzazione da parte del conducente dell’autovettura che la persona sbalzata dal motociclo avesse potuto riportare conseguenze pregiudizievoli all’integrità fisica.

La Corte evidenzia che il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

La valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente.

Consulta la sentenza n. 21873/2018, Cassazione penale


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