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Cellulare alla guida: il verbale prevale sulle dichiarazioni del conducente
Cassazione civile, ordinanza 7/5/2018, n. 10870: piena prova fino a querela di falso e non può ammettersi la prova testimoniale dell’automobilista per la contestazione del fatto

Il caso. Un automobilista proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Genova opponendosi all’ordinanza di rigetto emessa dalla Prefettura relativa al verbale della Polizia Municipale, con cui gli veniva contestata la violazione dell’art. 273 C.d.S., per aver questi utilizzato un cellulare mentre era alla guida del proprio veicolo.

Il Tribunale di Genova annullava il verbale in ragione dell’incertezza delle dichiarazioni del verbalizzante sull’effettivo utilizzo del cellulare da parte dell’appellante.
Avverso la sentenza del Tribunale la Prefettura di Genova ricorre per cassazione denunciando come fosse stata erroneamente ammessa la prova testimoniale sull’utilizzo del cellulare da parte dell’automobilista laddove la circostanza dell’utilizzo del cellulare risultava dal verbale di contestazione, avente fede privilegiata ed impugnabile solo attraverso querela di falso.

Nell’ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, «è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali».
Ad eccezione di circostanze estranee all’accertamento, per le quali l’atto non abbia fede privilegiata, «ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso».

La Suprema Corte rileva dunque come il Giudice d’Appello sia incorso in errore ammettendo la prova testimoniale dell’appellante sull’uso del cellulare mentre era alla guida, «nonostante tale circostanza fosse stata percepita ed attestata dal pubblico ufficiale nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso».

Consulta l’ordinanza n. 10870/2018, Cassazione civile


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