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Insidia stradale
In caso di sinistro stradale, la velocità superiore al limite consentito tenuta dal conducente del veicolo non vale ad escludere la responsabilità dell’ANAS preposto alla custodia e manutenzione della strada se quest’ultima è in cattivo stato - Corte di Cassazione, sez. III civile, 28 luglio 2015, n. 15859

La Corte ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità esclusiva di Anas in ordine alla presenza sul tratto stradale di acqua, fango e terriccio, nonché in relazione alla mancanza di segnalazione di pericolo e di protezione tramite guard rail nonostante l’elevata pericolosità di tale tratto stradale.

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