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ZTL legittima se tutela salute, ambiente, patrimonio culturale
Alcuni titolari di autorimesse private ricorrevano contro l'ordinanza del Comune di Firenze istitutiva della zona a traffico limitato (Ztl). Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2255 del 6/5/2015, ricorda che l'articolo 7 CdS prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per "esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale".

Alcuni titolari di autorimesse private ricorrevano contro l'ordinanza del Comune di Firenze istitutiva della zona a traffico limitato (Ztl). Ordinanza che, secondo i ricorrenti, avrebbe violato i diritti di libera circolazione e di iniziativa economica di cui agli articoli 16 e 41 della Costituzione ed avrebbe avvantaggiato la società di parcheggi a partecipazione pubblica comunale, perché avrebbe creato corsie preferenziali di accesso in determinati punti della Ztl.

Il Consiglio di Stato richiama il principio della libera circolazione stabilendo che la stessa non si identifica con la libertà assoluta di circolare su tutte le strade con il mezzo privato, bensì va regolata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici.
Principio che trova fondamento nell' articolo 16 della Costituzione, che non preclude la possibilità di adottare misure che influiscano sul movimento della popolazione ("ogni cittadino può circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza"). 
Inoltre, l'articolo 7 del codice della strada prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per "esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" e stabilire, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata, anche senza custodia del veicolo.
Pertanto, la parziale limitazione della circolazione veicolare, motivata dalla necessità di tutelare la salute, l'ambiente o il patrimonio culturale, giustifica il pagamento per la sosta o per l'accesso alle zone a traffico limitato e tale pagamento non può essere considerato un tributo, ma una misura volta a superare le criticità ambientali dell'inquinamento acustico e atmosferico.

Vedi il testo della Sentenza


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