MAGGIOLI EDITORE - Polnews


L'ARAN risponde - Infortuni sul lavoro
Nel caso in cui la procedura avviata dall’Ente per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro di un dipendente presso l’Inail, si conclude con esito negativo, come deve essere considerata l’assenza dal lavoro dello stesso, già intervenuta per la durata indicata nel certificato medico a suo tempo presentato? Orientamento Applicativo ARAN, 11/6/2015

Nel merito del quesito formulato, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la specifica e più favorevole disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995 trovi applicazione, sulla base della formulazione della clausola contrattuale, solo nelle ipotesi in cui la effettiva sussistenza dell’infortunio sul lavoro sia stato formalmente ed espressamente riconosciuta dai competenti soggetti istituzionali o di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Ove tale formale certificazione manchi, le assenze del dipendente, purché sempre debitamente certificate, potranno essere imputate al regime ordinario della malattia, di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sia della verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto, sia della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in malattia.

In caso di malattia “ordinaria”, occorre, poi, ricordare anche che l’art.71 del D.L.n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, ha stabilito che, con decorrenza dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del decreto legge), per i primi 10 giorni di assenza per malattia, si deve procedere alla riduzione del trattamento economico spettante al lavoratore secondo le previsioni contrattuali, attraverso la non corresponsione delle voci accessorie della retribuzione e con le eccezioni ivi espressamente stabilite.

 

www.aranagenzia.it

 

 


www.polnews.it