MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Senza patente, mente agli agenti pensando di scamparla
Dichiarava falsamente agli agenti di polizia di non essere momentaneamente in possesso della patente, la quale invece gli era stata revocata. In questo modo, l’uomo induceva i pubblici ufficiali a redigere nei suoi confronti un verbale per la sola infrazione amministrativa prevista dall’art. 180 c.d.s.. A sensi dell'art. 479 c.p., l'uomo è tenuto a "provare la verità" di quanto forma oggetto delle sue dichiarazioni - Corte di Cassazione Penale, 16/6/2015, n. 25148

L’imputato, accusato ai sensi degli articolo 48 e 479 c.p., ricorreva in Cassazione deducendo che i pubblici ufficiali, indotti in errore, avrebbero avuto il potere-dovere di verificare se quanto loro dichiarato rispondesse o meno a verità.

La Corte di Cassazione sottolinea che:

- ai sensi dell’art. 180, comma 8, c.d.s., il dichiarante si sarebbe dovuto presentare, entro un termine assegnatogli, per esibire la patente di cui aveva affermato di essere titolare: in caso negativo, avrebbe subito, in aggiunta ad altra sanzione amministrativa, anche quella prevista per l’accertata ed oggettiva mancanza del documento; 

- la fattispecie di reato prevista dagli artt. 48 e 479 c.p.presuppone che, nella parte in cui l’atto pubblico viene formato sulla scorta delle dichiarazioni rese dal privato, esso sia destinato, come previsto dall’ultima ipotesi dell’art. 479 c.p., a "provare la verità" di quanto forma oggetto di tali dichiarazioni.

Per questi motivi la Corte rimanda la decisione ai giudici di merito.

Vedi il testo della Sentenza


www.polnews.it