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Zona vietata ai veicoli: nessuna responsabilità al Comune per la caduta del ciclista
Cassazione civile, ordinanza 29/3/2018, n. 7769: ai Comuni non è precluso adottare regole più restrittive di quelle fissate dal Codice della strada

La caduta del ciclista si è verificato in un tratto in cui, come da delibera comunale, era proibito l’accesso ai veicoli, inequivocabile il contenuto della delibera e ben visibile la segnaletica relativa al “divieto di accesso”.

La scelta del ciclista di passare su quella strada gli impedisce di addebitare al Comune la responsabilità per la disavventura vissuta.

Decisivo è il richiamo alla delibera comunale con cui la zona in cui si è verificato il capitombolo «era interdetta al transito di veicoli», biciclette incluse. Ciò significa che «il ciclista non poteva invocare la responsabilità dell’amministrazione comunale per omessa custodia di un’area alla quale non avrebbe dovuto neppure accedere».

Valutazione condivisa dalla Cassazione, dove viene ribadito che «ai Comuni non è precluso adottare regole più restrittive di quelle fissate dal Codice della strada».

Consulta l’ordinanza n. 7769/2018, Cassazione civile


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