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Spaccio di sostanze stupefacenti
Ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in caso di spaccio di sostanze stupefacenti, non può essere considerato irrilevante il parametro quantitativo della droga venduta - Corte di Cassazione, sez. IV penale, 3/12/2014, n. 50842

Il parametro quantitativo che è quello maggiormente significativo per individuare la lesione dell'interesse protetto non è quindi superato dalla ricorrenza di parametri sussidiari tali da determinare un non trascurabile allarme sociale e la valutazione globale in ordine alla portata dell'offensività per la collettività del fatto contestato, e quindi è tale da far ritenere appunto la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità.

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