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Autotutela della P.A.
Il potere di autotutela della Pubblica amministrazione, finalizzato a rimuovere determinazioni amministrative che si rivelino non idonee a perseguire il pubblico interesse, costituisce principio generale operante anche in assenza di specifica previsione normativa o contrattuale - Consiglio di Stato, sez. V, 2/10/2014, n. 4919

L’esercizio dello jus poenitendi da parte della Pubblica amministrazione incontra un limite nell'esigenza di salvaguardare le situazioni dei soggetti privati che, confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento delle posizioni di vantaggio loro attribuite; pertanto, il travolgimento di tali posizioni è legittimo solo se è giustificato dalla necessità d'assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale, prevalente come tale sulle posizioni individuali, dandone idonea contezza nella motivazione del provvedimento di rimozione, affinché ne sia consentito il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. Tipico esempio di prevalenza dell’interesse generale su quello del singolo è stato individuato nell’illegittimo esborso di denaro pubblico, elemento valutato dalla giurisprudenza di questo Consiglio in grado di rappresentare adeguatamente l’interesse pubblico, senza particolare ulteriore motivazione (Cons. Stato, sez. V, 21.11.2003, n. 7524; id., 16.6.2003, n. 3356; id., sez. VI, 9.9.2002, n. 4570). Allo stesso tempo appare legittimo l’esercizio dello jus poenitendi sulla scorta di una nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Il provvedimento di ammissione alla massa passiva non ha effetto istantaneo, ma, al contrario, nella misura in cui riconosce ai creditori per un certo ammontare il loro credito rappresenta un provvedimento ad efficacia durevole. Pertanto, non solo ne è legittima la revoca, ma non è corretto rilevare che la stessa non possa operare, perché non può che valere ex nunc. Ed, infatti, il travolgimento del riconoscimento del credito nella misura prevista dal provvedimento revocato si limita ad operare conformemente ai limiti sempre riconosciuti al potere di revoca solo ex nunc.

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