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La fattispecie tacita abilitativa o autorizzativa di cui all’art. 20 della legge 241/1990, come modificato nella legge 80/2005, (c.d. silenzio assenso generalizzato) non è applicabile, tra l'altro, "ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali" - Consiglio di Stato, sez. IV, 3/10/2014, n. 4967

Nel caso di specie, avente ad oggetto il provvedimento di diniego di rilascio del certificato di operatore economico autorizzato ai fini delle semplificazioni doganali e della sicurezza, rilasciato una volta decorso il termine massimo di 300 giorni stabilito dal regolamento della Commissione (Ce) 18.12.2006, n. 1875/2006, si è in presenza di un procedimento abilitativo disciplinato in modo diretto e integrale dalla normativa comunitaria, con una precipua scansione temporale procedimentale, che esita nel rilascio del certificato o nel suo espresso rigetto con decisione motivata, e quindi comunque in un provvedimento espresso, positivo o negativo. Ne consegue che, in ipotesi di violazione del termine massimo del procedimento, può e deve essere azionata semmai la sola tutela di cui all'art. 31, comma 1, c.p.a. mediante ricorso giurisdizionale teso all'accertamento dell'obbligo di provvedere. Non può, invece, ritenersi che una volta decorso il predetto termine si sia perfezionato il silenzio-assenso ex art. 20 della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 80/2005 (c.d. silenzio-assenso generalizzato).

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