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Spray al peperoncino: non può considerarsi un'arma
Cassazione penale, 22/2/2018, n. 8624: non è reato portare con sé uno spray al peperoncino

Seconda la Cassazione "una bomboletta spray al peperoncino non può considerarsi ne un'arma da guerra e neppure un'arma chimica". Va, invece, considerata una comune arma da sparo per il cui porto non è ammessa la licenza ai sensi dell'art. 699 c.p.
Non si configura, quindi,  il reato di cui all'art. 4 della legge n. 895/67 (disposizioni per il controllo delle armi).

Per quanto riguarda le bombolette per la difesa personale le stesse devono contenere un principio attivo "oleoresin capsicum"; il prodotto nebulizzato non deve, dunque, recare offesa alla persona. Queste bombolette devono contenere una miscela non superiore a 20 ml e la percentuale di oleoresin capsicum non deve essere superiore al 10% , infine, la gittata non deve superare i 3 metri.

Nel caso in questione la bomboletta contenente "oleoresin capsicum" era di 40 ml e la gittata era di 5 metri. Non avendo rispettato le caratteristiche richieste il porto della bomboletta é stato considerato antigiuridico ma é stata applicata la fattispecie residuale contravvenzionale di cui all'art. 699 del codice penale e non il delitto previsto dall'articolo 4 della legge 895/67.

Consulta la sentenza n. 8624/2018, Cassazione  penale


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