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Trasporto di rifiuti
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, all' art. 1 distingue le ipotesi di deposito temporaneo, deposito preliminare o stoccaggio e deposito incontrollato o abbandono di rifiuti. Il deposito temporaneo, lecito purchè siano rispettate le condizioni di durata temporanea e connesse alla natura dei rifiuti, ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima dell'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto - Corte di Cassazione, sez. III penale, 8/4/2014, n. 15659

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