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Regolamento comunale delle insegne
È illegittimo il regolamento comunale delle insegne nella parte in cui prevede che il posizionamento degli impianti ed altri mezzi pubblicitari è ammesso esclusivamente sul suolo privato ed inoltre nessuna parte degli impianti deve sporgere sul suolo pubblico ai sensi degli art. 51 e 52 del codice della strada - TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 10/6/2014, n. 626

In base agli artt. 23 del codice della strada e 51 del Regolamento di attuazione è vietato lungo le strade o in vista di esse collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari ecc, i quali per dimensione, forma, colore, disegno o ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possono renderne difficile la comprensione, o ridurne la visibilità o l’efficacia ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la circolazione.
Tuttavia tale restrizione non può tradursi, da parte dei comuni, in disposizioni regolamentari sui mezzi pubblicitari che dispongano o vengano interpretate come un’inibizione generalizzata di detti cartelli o insegne sul suolo pubblico all’interno dei centri abitati.
In ragione dell’ampiezza del divieto imposto dall’impugnato regolamento comunale, esteso all’intero suolo pubblico all’interno del territorio comunale, peraltro non giustificata da situazioni contingenti quali l’adozione ad esempio di un piano generale degli impianti, risulta evidente che la norma regolamentare ed il connesso provvedimento che esprime parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione alla installazione di cartelli lungo una strada statale, si pongono in un insanabile contrasto con il contenuto delle disposizioni del codice della strada e anche con il principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, il quale può essere compresso soltanto in funzione della tutela di principi paritari quali quello della sicurezza della circolazione stradale.

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