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In tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, che l'art. 6 della legge n. 554 del 1988 dispone che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento: con ciò si enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente - Corte di Cassazione, sez. lavoro, 25/3/2014, n. 6953

Non è sostenibile l'interpretazione secondo cui la liquidazione finale dell'indennità di anzianità, trattamento di fine rapporto, etc. dovrebbe essere operata, separatamente, con i criteri vigenti presso l'ente di provenienza per l'anzianità maturata fino al momento del trasferimento e con quelli propri dell'ente di destinazione per il periodo successivo.

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