MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Comportamento in caso di incidente
Cassazione penale, sentenza 9/3/2018, n. 10736: chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza

Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la responsabilità ex art. 189, comma 6, C.d.S. del conducente di una trattrice agricola, per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale, senza prestare soccorso ai feriti, prima dell’arrivo delle forze di polizia.

Il conducente ricorre per Cassazione denunciando l’insussistenza del dolo relativamente alla propria condotta, non essendosi egli rappresentato di aver cagionato il sinistro, sebbene si fosse accorto dell’incidente, fatto confermato dall’essere comunque sceso dal mezzo per recarsi sul luogo dell’incidente prima di allontanarsi. Il ricorrente, inoltre, si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.p..

Il Supremo Collegio, ribadendo alcuni consolidati principi relativi all’art. 189 c.d.s., sottolinea che tale articolo «attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro “comunque” riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso».
Dai rilievi fotografici del sinistro i Giudici confermano che il ricorrente avesse avuto «consapevolezza delle conseguenze materiali dell’incidente».
La Suprema Corte evidenzia altresì che «la Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità del sinistro». Inoltre, i Giudici escludono, «in base alla gravità delle conseguenze dell’incidente», l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.p..

Consulta la sentenza n. 10736/2018, Cassazione penale


www.polnews.it