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Ordinanza contro i “capannoni-dormitorio” occupati da imprese cinesi
È legittima l’ordinanza con la quale il sindaco, visti i rapporti della polizia municipale e dell’Asl, in merito alle verifiche effettuate presso i locali di un complesso immobiliare, avente destinazione d’uso “produttiva”, concesso in locazione a ben diciassette soggetti di nazionalità cinese, ordinava, per motivi d ’igiene, salute pubblica e privata, e a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi - TAR Toscana, sez. III, 2/5/2014, n. 670

È legittima l’ordinanza ex art. 54 del d.lgs. 267/00 (t.u.e.l.) con la quale il sindaco, visti i rapporti della polizia municipale e quelli presentati dai tecnici dell’Asl, in merito alle verifiche effettuate presso i locali di un complesso immobiliare, avente destinazione d’uso “produttiva”, concesso in locazione a ben diciassette soggetti di nazionalità cinese, titolari di altrettante distinte ditte di confezioni, e preso atto dei pareri tecnici del dirigente del Servizio Gestione Attività edilizia di inagibilità/inabitabilità dell’immobile in questione, ordinava, per gli evidenti motivi di pericolo per la sicurezza, l’igiene e la salute pubblica e privata, e a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi, fino al permanere delle condizioni sopra rappresentate.
Nel caso di specie, infatti, la situazione complessiva che l’intervento “interforze” ha riscontrato nell’immobile per cui è causa è tale da connotare sia un grave pericolo per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, nei termini della contingibilità ed urgenza richiesti dalla norma del t.u.e.l., così anche come parzialmente modificata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 115/2011.
Ed infatti, il degrado e l’inadeguatezza delle strutture a fini abitativi e la promiscuità tra uso produttivo ed abitativo posta in essere mediante una pluralità sistematica di interventi edilizi abusivi, così come lo svolgimento dell’attività lavorativa senza l’osservanza delle norme sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, fino alle drammatiche condizioni di vita delle persone che, più o meno volontariamente, si trovavano a vivere in questo immobile, danno chiara contezza del degrado civile e sociale riscontrato; tutti elementi questi sufficienti a giustificare l’esercizio del potere ex art. 54 t.u.e.l., allo scopo di tutelare la sicurezza urbana, l’igiene e la salute pubblica e degli stessi abitanti dell’immobile.
Pertanto, non sarebbe stata corretta l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 222, r.d. 27.7.1934, poiché a difettare nell’immobile non erano soltanto i requisiti igienico-sanitari, ma vi era una situazione di degrado complessa tale da compromettere sia l’incolumità pubblica che la sicurezza urbana. Viceversa, dalla situazione riscontrata scaturiscono i presupposti per l’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 54 del t.u.e.l., di esclusiva competenza del Sindaco, nonché gli estremi della urgenza e del grave pericolo imminente, il tutto nel rispetto anche della richiamata sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale.

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