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Ordinanze contingibili e urgenti
È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco, rilevate le cattive condizioni di manutenzione delle strade danneggiate da eventi alluvionali, e riscontrata la pericolosità, per la circolazione, derivante da alcuni cedimenti della sede viaria, ha ordinato alla Provincia, quale ente proprietario, di eseguire entro 10 giorni i lavori d’urgenza necessari a prevenire ed eliminare il pericolo evidenziato - TAR Toscana, sez. I, 17.4.2014, n. 643

È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco, rilevate le cattive condizioni di manutenzione delle strade danneggiate da eventi alluvionali, e riscontrata la pericolosità, per la circolazione, derivante da alcuni cedimenti della sede viaria, ha ordinato alla Provincia, quale ente proprietario, di eseguire entro 10 giorni i lavori d’urgenza necessari a prevenire ed eliminare il pericolo evidenziato. Il potere di ordinanza presuppone situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da adeguata istruttoria ed esauriente motivazione, dalla quale devono risultare gli elementi, di fatto e di diritto, giustificanti la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (Cons. Stato, sez. V, 25.5.2012, n. 3077; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 2.10.2012, n. 396; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 15.11.2011, n. 1376). La motivazione delle ordinanze in questione è altresì finalizzata a porre in condizione il destinatario di comprendere, oltre all’iter logico posto alla base del provvedimento, il tipo di prestazione che gli viene imposta. Invero, la specifica e chiara indicazione della fonte del pericolo e dell’oggetto su cui occorre intervenire si rende necessaria anche al fine di consentire al soggetto compulsato di provvedere con l’immediatezza richiesta da tale tipologia di provvedimento. Orbene, la contestata ordinanza non identifica i tratti stradali interessati dal pessimo stato di manutenzione o da cedimenti, richiama genericamente la “comunicazione verbale dell’Ufficio tecnico comunale”, senza specificarne i contenuti, richiama missive del Ministero dei trasporti e dell’unione dei comuni nonché segnalazioni dei cittadini senza dare contezza delle specifiche condizioni dei luoghi alle quali esse si riferiscono. Il sindaco, con il provvedimento impugnato, adduce a presupposto le pessime condizioni di quattro strade provinciali, senza precisare quali siano le parti che sono fonte di pericolo e senza spiegare con chiarezza i contenuti e gli specifici esiti dell’istruttoria condotta ai fini dell’accertamento dello stato dei luoghi e delle effettive condizioni di assoluta emergenza e pericolo. Il gravato provvedimento risulta quindi viziato da carenza di istruttoria e di motivazione.

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