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Patente a zero punti: l’attestazione di frequenza al corso di recupero può evitare la revisione
Cassazione civile, ordinanza 12/3/2018, n. 5874: il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dellÂ’attestazione di frequenza del corso di recupero

Il caso. Il Tribunale di Udine confermava la pronuncia del Giudice di Pace di rigetto del ricorso avverso un provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale dei punti. La decisione si basava sul fatto che il provvedimento era esente da vizi in quanto il corso di recupero punti iniziato dall’opponente quando il suo saldo punto era ancora 12, essendo però egli a conoscenza di ulteriori contestazioni nel frattempo, si era concluso dopo l’azzeramento completo dei punti. L’imputato ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero, essendo irrilevante la circostanza invocata dal ricorrente di aver concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero prima dell’azzeramento totale dei punti.

Consulta l’ordinanza n. 5874/2018, Cassazione civile


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