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Demolizione opere abusive
Nell'ambito di un procedimento amministrativo per la demolizione di opere abusive nessuna norma prevede il venir meno dell'efficacia dell'ordine di demolizione per la presentazione della domanda di accertamento in conformità - Consiglio di Stato, sez. VI,14/3/2014, n. 1292

1. Si aggiunge che: "la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 non costituisce un fatto idoneo a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio originario e, quindi, non determina di per sé l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione originariamente proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma determina solo un arresto temporaneo dell?efficacia delle misure ripristinatorie, che dunque riacquistano efficacia in caso di eventuale rigetto della sanatoria, con la sola specificazione che il termine per l'esecuzione spontanea decorre dall a conoscenza del diniego di sanatoria. Infatti, in caso di riesame negativo circa l'abusività dell'opera, conseguente all'istanza di sanatoria, si addiviene alla formazione di un provvedimento di rigetto che non dà luogo ad alcuna modificazione sostanziale della preesistente realtà giuridica e quindi costituisce un tipico atto confermativo del precedente provvedimento sanzionatorio" (Cons. Stato, sez. IV, 26.9.2013, n. 4818; cfr. altresì Cons. Stato, sez. V, 9.5.2006 n. 2562; sez. IV, 8.5.2013, n. 2484). Non v?è chi non veda, del resto, che diversamente opinando si otterrebbe un effetto paradossale, perché si rischierebbe di vanificare la funzione di ripristino dell?ordine territoriale violato, dando di fatto modo all?interessato di inibire indirettamente gli effetti dei relativi atti per tutta la, più o m eno lunga, durata del procedimento di esame di quella istanza di legittimazione postuma: con il risultato pratico del consolidamento nel tempo di situazioni senza titolo o comunque illegittime, a danno della certezza del diritto e dell?affidamento in essa da parte dei consociati. Una siffatta regola di proporzionalità può subire temperamenti solo nel caso ? che qui non ricorre ? in cui l?istanza di sanatoria è anteriore al provvedimento demolitorio (Cons. Stato, sez. IV, 6.7.2009, n. 4335; ord. 31.8.2010, n. 3955): e sempre che l?interessato ne abbia curato, per quanto in suo potere, la tempestiva decisione. 2. L?ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest?ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (es. Cons. Stato, sez. VI, 31.5.2013, n. 3010); e non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né l?interessato può dolersi del fatto che l?amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. 3. Nei procedimenti preordinati all?emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive non trova applicazione l?obbligo di comunicare l?avvio dell?iter procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato (es. Cons. Stato, sez. IV, 4.2.2013, n. 666). Vedi il testo della sentenza

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