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Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)? - Parere Aran 11/2/2014, n. RAL_1674

Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?

L’art. 21 del C.C.N.L. del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l’assenza per malattia nell’arco della giornata.

Si deve, poi, ricordare che, di recente, il legislatore è intervenuto a regolamentare direttamente anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001, derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

In particolare l’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistiche come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.

In luogo della assenza per malattia, per l’espletamento di prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, qualora siano di durata inferiore alla giornata, il dipendente può eventualmente avvalersi, sulla base di una propria autonoma valutazione, anche di un permesso breve a recupero.

Nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, i permessi brevi sono quei permessi che possono essere fruiti ad ore nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’art. 20 del C.C.N.L. del 6.7.1995.

Proprio in considerazione della natura e delle caratteristiche di tale tipologia di permessi, si ritiene che non vi siano particolari impedimenti giuridici, di natura legale o contrattuale, a che il lavoratore decida, autonomamente e volontariamente, di fruire degli stessi, nell’osservanza della disciplina contrattuale, anche per sottoporsi a visite specialistiche o ad esami diagnostici.

È evidente, peraltro, che proprio perché si tratta di permessi ad ore ammessi espressamente dalla disciplina negoziale, che ne detta anche le specifiche modalità di fruizione, essi non possono in alcun modo essere sovrapposti o ricondotti alla regolamentazione delle assenze per malattia.

Al fine di evitare ogni possibile ulteriore dubbio interpretativo, si precisa anche che per “permessi brevi” non si possono intendere anche i permessi retribuiti disciplinati dall’art.19 del C.C.N.L. del 6.7.1995.

Infatti, i 3 giorni di permesso per motivi personali, di cui al comma 2, del suddetto art.19 del C.C.N.L. del 6.7.1995 non possono essere fruiti ad ore.


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