MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Chiamata d’urgenza per un veterinario: è legittima la sanzione per guida spericolata
Cassazione civile, ordinanza 1/3/2018, n. 4834: non ricorre lo “stato di necessita”

Diverse le contestazioni mosse all’automobilista, fermato dalla Polstrada: «sorpasso di vetture ferme ad un semaforo rosso; invasione dell’opposta corsia di marcia; violazione dello stesso semaforo rosso; velocità pericolosa in centro abitato». L’uomo alla guida prova a giustificarsi, spiegando di essere un veterinario e di «avere agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale». Gli agenti della Polstrada «avevano scortato il medico» così da consentirgli di «raggiungere al più presto» il paziente a quattro zampe.

Annullate le sanzioni operate dalla Polstrada e respinte le obiezioni mosse dal Ministero dell’Interno e della Prefettura, che viene anche obbligata a pagare «le spese» e «condannata al pagamento di 1.000 euro per avere resistito in giudizio con malafede».

Di parere opposto, invece, i Giudici della Cassazione, che accolgono i ricorsi proposti da Ministero e Prefettura ed escludono ogni possibile giustificazione per le violazioni compiute dal veterinario alla guida della propria vettura, «l’esimente dello stato di necessità non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale», viene inoltre sottolineato che «il dovere professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale».
Conferma definitiva, quindi, delle sanzioni applicate dalla Polstrada.

Consulta l'ordinanza n. 4834/2018, Cassazione civile


www.polnews.it