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Fermo di identificazione e comportamento arbitrario del pubblico ufficiale
In base all'art. 349 c.p.p., comma 4, è corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione, solo nel caso in cui il soggetto neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità - Corte di Cassazione, sez. VI penale, 30/1/2014, n. 4392 

Nessuno di questi elementi sembra riscontrabile se la mancanza di collaborazione non si è concretata nell'atto sollecitato finalizzato all'identificazione - le generalità da fornire - ma nell'intenzione del soggetto di non subire il contegno legato al dover scendere dall'auto per ribadire un dato già fornito.

Vedi il testo della sentenza


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