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Regime giuridico delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative, per principio generale, si estinguono ope legis con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi - Consiglio di Stato, sez. VI, 28/1/2014, n. 423

Pertanto, nel caso in esame, gli eredi dell’originario destinatario della sanzione amministrativa inflitta dal Ministero per i beni e le attività culturali (a causa della distruzione, durante i lavori di sbancamento di un terreno di sua proprietà, dei resti di un’antica villa romana) che hanno riassunto il giudizio di primo grado contro il decreto recante l’intimazione di pagamento della predetta sanzione ed hanno interposto appello nella dichiarata veste di aventi causa dell’originario destinatario della sanzione, non hanno un interesse autonomo, sul piano processuale, a contrastare una pretesa sanzionatoria che l’amministrazione avrebbe potuto far valere solo nei confronti dell’effettivo trasgressore (e cioè del dante causa degli appellanti, deceduto durante la pendenza del giudizio di primo grado). Il principio dell’intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa è corollario del carattere personale che contraddistingue (quantomeno a far data dall’entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689/1981), oltre che la responsabilità penale, anche la responsabilità amministrativa dell’agente, di tal che lo stesso principio deve ritenersi di applicazione indistinta e generalizzata, senza cioè che sia necessaria una espressa previsione in tal senso nell’ambito della particolare disciplina normativa di settore (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.3.2004, n. 5743; Cass., sez. lavoro, 8.9.2003, n. 13113).

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