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Falsificazione materiale di contrassegno assicurativo
Secondo la giurisprudenza la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato - Corte di Cassazione, sez. II penale, 8/01/2014, 299

La falsificazione materiale e l’uso del contrassegno assicurativo, relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli, commessa da un  privato, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione.
Perché si possa essere riconosciuta la responsabilità anche per il reato previsto dall’articolo 648 del Codice Penale, occorre che documento, ancorché contraffatto, sia frutto di altri reati; questo avviene ad esempio quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

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