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Diritto di accesso ai documenti amministrativi
TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13/9/2013, n. 1915 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi – soggetto coinvolto in un sinistro stradale – accertamento in sede giudiziaria della sua responsabilità in misura pari all’80% – istanza di accesso alla documentazione medica che ha consentito il rilascio della patente di guida speciale ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale – diniego – illegittimità

Dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo. In questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza, per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.
Pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione medica locale presso l'Asl di riferimento, ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del soggetto coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura pari all’80%, volta a conoscere tutte le particolari condizioni, anche mediche, che hanno consentito il rilascio ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale delle patenti di guida con le relative limitazioni (in particolare, dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle rispettive patenti con le limitazioni di guida).

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