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Segnaletica stradale
Corte di Cassazione penale, sez. VI, 31/7/2013, n. 33235 - Apposizione di segnali di pericolo - l'obbligo incombe sull'ufficio tecnico comunale - strada dissestata - responsabile dell'ufficio tecnico che non si attiva per predisporre la segnaletica - rifiuto di atti d'ufficio

L'obbligo di provvedere in ordine all'apposizione di adeguati segnali di pericolo incombe sull'ufficio tecnico comunale. Risponde, pertanto, di rifiuto di atti d'ufficio il responsabile dell'ufficio tecnico che non si attiva per predisporre la segnaletica informativa circa lo stato di dissesto di una strada.

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