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Servizio di noleggio con conducente e corsie preferenziali
Tar Puglia, Lecce, 16/1/2018, n. 50: illegittima per violazione di legge l'ordinanza comunale che esclude i mezzi di noleggio con conducente dalla circolazione sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico urbano

Il Tar Puglia con la sentenza n. 50/2018 ha accolto il ricorso del titolare della licenza del servizio di Ncc per l'annullamento dell'ordinanza del Comandante della Polizia municipale che ha escluso i veicoli Ncc dalla circolazione sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico.

Il Collegio ha sancito che la disposizione impugnata:
- viola l'art. 11 comma 3 della legge n. 21/1992, che consente anche ai veicoli Ncc di utilizzare dette corsie;
- configura un vizio di incompetenza del Comandante della Polizia municipale ad adottare l'ordinanza di divieto, dal momento che l'art. 5 comma 2 della legge regionale Puglia n. 14/1995 demanda al regolamento comunale la disciplina dell'uso delle corsie preferenziali per i taxi e per i mezzi di noleggio con conducente.

In base, infatti, all'art. 11 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed all'art. 5 commi 1 e 2 della legge regionale Puglia 3 aprile 1995 n. 14 anche i veicoli di servizio di noleggio con conducente (Ncc) possono circolare sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico urbano e la disciplina per l'utilizzo di tali corsie spetta unicamente al regolamento comunale.

Risulta quindi illegittima l'ordinanza del Comandante della Polizia municipale che ha escluso i veicoli Ncc dall'uso di dette corsie, poiché viziata da incompetenza.

Consulta la sentenza n. 50/2018, Tar Puglia - Lecce

 


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