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Confermata la multa per lÂ’auto con contrassegno invalidi che parcheggia in doppia fila
Cassazione civile, ordinanza n. 26396: va provata l'adibizione al trasporto invalidi

Inammissibile il ricorso di un multato per sosta del veicolo in doppia fila, nonostante fosse munito del contrassegno invalidi, non ha dimostrato che al momento dell'infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.

Confermata quindi la sanzione per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada.

Il veicolo non sarebbe potuto essere esonerato dall'osservanza dei divieti imposti dalla norma richiamata nonostante fosse munito del permesso invalidi intestato al padre dell'opponente.
L'opponente, infatti, non aveva allegato né provato che al momento dell'infrazione il mezzo fosse utilizzato per trasportare il titolare del permesso e fosse esposto esposizione il relativo contrassegno. Inoltre, per il giudice a quo appare irrilevante la mancanza di sottoscrizione autografa degli accertatori sul verbale notificato, essendo questo redatto con sistema meccanizzato.

Consulta l’ordinanza n. 26396/2017, Cassazione civile


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