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Querela di falso contro la violazione per mancato uso delle cinture di sicurezza
Cassazione civile, sentenza 17/1/2018, n. 1014: l’incertezza sulla falsità del verbale va a sfavore del querelante

Il caso. Il Tribunale di Crema rigettava la querela di falso proposta da un automobilista contro due verbali di contestazione di violazione del codice della strada. Le infrazioni riguardavano il passaggio con semaforo rosso, utilizzo di telefono cellulare e mancato uso della cintura di sicurezza.

L’opponente proponeva appello alla Corte territoriale, la quale accoglieva il gravame, contro quest’ultima decisione ricorre per cassazione l’agente di polizia municipale che si era costituito volontariamente nel corso del giudizio.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto provata la falsità del verbale di accertamento in relazione alla violazione del codice stradale.

La Suprema Corte ha osservato che in relazione al passaggio con il semaforo rosso e all’utilizzo del telefono la Corte territoriale ha ritenuto di affermare, sulla base del proprio convincimento insindacabile in sede di legittimità, la falsità delle relative attestazioni. Al contrario, spiegano i Giudici di Cassazione, circa la falsità del verbale in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza non è provata la non veridicità dell’attestazione.

Il Supremo Collego ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rigettando le altre censure del ricorrente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.

Consulta la sentenza n. 1014/2018, Cassazione civile


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